SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Tar delle Marche ha fissato con un’ordinanza l’udienza al 18 dicembre 2019. In quella data il collegio dei giudici entrerà nel merito del ricorso delle società Cogese e Pool Nuoto contro il Project Financing della Piscina Comunale Gregori. Insomma, un altro rallentamento ai proposti dell’amministrazione comunale, che ha approvato il project in Consiglio.
Vediamo i motivi dell’ordinanza: “Per quanto riguarda la parte non decisa con la sentenza parziale n. 523 del 2018, in considerazione delle deduzioni di parte ricorrente e delle ragioni addotte dall’amministrazione comunale e dalle controinteressate a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, il Collegio reputa opportuno, ai fini del decidere, disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a.. Ciò anche in considerazione della fatto che i dati depositati dal Comune in risposta all’istruttoria ordinata dal Tribunale sono stati contestati da un’articolata perizia depositata da parte ricorrente in data 10 gennaio 2019.
1.1 Della verificazione è incaricato il Dirigente del Settore attività edilizie, produttive, sportello unico integrato ed edilizia integrata del Comune di Pescara, con facoltà di delegare altri funzionari, anche di differenti servizi del Comune di Pescara. Il verificatore potrà avvalersi, senza necessità di autorizzazione, di ausiliari nel numero massimo di due.
1.2 Il verificatore, dovrà indicare l’esatta perimetrazione ed estensione della superficie coperta e scoperta prima e dopo l’intervento oggetto del progetto in esame. Dovranno essere indicate nel dettaglio le opere attualmente esistenti e quelle di cui è prevista la costruzione a seguito del progetto in esame, con apposite tabelle comparative ed elaborati grafici per facilitare il confronto;
verificare la natura di impianto coperto o scoperto dei campi da tennis ricoperti da struttura pressostatica, chiarendo le caratteristiche della copertura (anche in relazione all’amovibilità stagionale);
calcolare gli indici di utilizzazione fondiaria (UF) dell’impianto coperto e di quelli scoperti, sempre prima e dopo l’intervento oggetto del progetto in esame e verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49.9 delle NTA del PRG vigente e, comunque, dei parametri urbanistici applicabili alla fattispecie;
chiarire le previsioni di progetto sull’eliminazione-spostamento (relazione istruttoria del 13 agosto 20018) dei locali situati sotto le gradinate dell’attuale piscina coperta e la loro influenza sul carico urbanistico;
verificare l’estensione dei parcheggi asserviti all’impianto e l’esatta individuazione delle aree ad essi destinate, sempre prima e dopo il progetto in esame, con riferimento all’ubicazione e alla proprietà delle aree in relazione ai parametri previsti dall’art. 49.9 delle NTA del vigente PRG e dalla deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 149 del 6 maggio 2008;
alla luce del risultati ottenuti, verificare l’eventuale rispetto dei parametri previsti dall’art. 1. lettere e) ed f) del DPR n. 380 del 2001 e, comunque, dalla disciplina urbanistico-edilizia applicabile ai fini della qualificazione dell’intervento;
confrontare i propri risultati con il contenuto della documentazione di progetto e con quanto risultante dalla relazione istruttoria depositata dal Comune in data 13 agosto 2018 e dalla perizia di parte depositata il 10 gennaio 2019 e dare conto degli eventuali scostamenti.
2 Per quanto sopra il verificatore – acquisiti gli atti di causa presso la Segreteria di questa Sezione e la documentazione ritenuta necessaria – procederà, previa comunicazione alle parti, da avvisarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio delle operazioni, a eseguire la richiesta verificazione, riportando tutte le informazioni utili all’esecuzione della stessa ed allegando gli eventuali atti o documenti ritenuti necessari ovvero solo opportuni.
2.1 La predetta verificazione dovrà essere eseguita dall’organismo verificatore come sopra individuato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
2.2 Il verificatore dovrà redigere apposita relazione dell’effettuazione delle operazioni di verificazione, in cui si farà espressa menzione anche delle formalità di rito concernenti il contraddittorio con le parti e delle eventuali osservazioni formulate dalle parti presenti (alle quali il verificatore dovrà dare riscontro). La bozza della relazione dovrà poi essere inviata alle parti per le eventuali osservazioni.
2.3 La relazione, unitamente agli allegati e alle risposte alle eventuali osservazioni delle parti, dovrà essere depositata nella Segreteria di questo Tribunale entro i successivi 20 (venti) giorni.
2.4 La liquidazione del compenso del verificatore, il cui onere sarà posto a carico della parte soccombente, viene rinviata al definitivo, disponendosi in questa sede un anticipo sul compenso da assegnare al delegato dell’organismo verificatore pari ad euro 1.000,00 (mille/00), temporaneamente posto a carico, in via solidale, delle parti ricorrenti, salva la regolazione definitiva, da effettuarsi con la sentenza che definirà il giudizio.
2.5 Le operazioni di cui sopra dovranno avere inizio entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza. Eventuali proroghe rispetto ai termini summenzionati saranno concesse dal Tribunale per cause di forza maggiore”.