SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche prima e durante le partite della Samb allo stadio Riviera delle Palme. Il sindaco ha firmato anche per la stagione calcistica 2019-2020 l’ordinanza di divieto.
Si tratta di misure idonee a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all’esterno dello stadio.
Quando è in vigore l’ordinanza? In occasione delle partite di calcio da disputare a San Benedetto del Tronto presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, previste dai calendari (stagione calcistica 2019-20) della Serie C e della Coppa Italia nonché di eventuali amichevoli organizzate fino al termine della stagione.
Cosa prevede l’ordinanza? E’ vietata la vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica.
E’ vietata la vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5
%.
Chi deve rispettare l’ordinanza? Il divieto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali, anche in forma ambulante, agli artigiani, ai punti di ristoro interni allo stadio e a tutti gli esercizi pubblici (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo, effettuata congiuntamente al pasto), operanti allo stadio e nelle vicinanze (guarda la piantina).
- La piantina dell’area di divieto alcol
In quali orari è in vigore l’ordinanza? Nelle tre ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarrà sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascun incontro di calcio.
La vendita delle bevande consentite deve essere effettuata in contenitori eco compatibili, previa spillatura o mescita.
E’ vietato altresì, a chiunque, introdurre nell’area della manifestazione bevande soggette ai divieti, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
Per le violazioni alla disposizioni contenute nell’ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981, ferma restando l’applicazione delle ulteriori misure di competenza delle autorità di Pubblica sicurezza.