Disoccupati senza assegno di inclusione: ecco quando può succedere

Disoccupati senza assegno di inclusione: può succedere anche se prendevi il Reddito di Cittadinanza, ecco i casi.

Disoccupato senza assegno di inclusione
Disoccupato senza assegno di inclusione – Adriatico24ore

L’Assegno di Inclusione è la misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, ma ha regole differenti e, soprattutto, una platea di beneficiari differenti. Ecco perchè potresti non rientrare nel suo raggio d’azione anche se prendevi il Reddito di cittadinanza e sei disoccupato.

Disoccupati senza Assegno di Inclusione

Quando il Reddito di Cittadinanza è stato abolito, al suo posto è arrivato l’Assegno di Inclusione, che al pari del suo predecessore vuole aiutare i cittadini più svantaggiati economicamente. Quello che cambia però sono i requisiti per accedere a questa misura, e anche il sistema di calcolo dell’importo che si riceve, per cui non è raro che qualcuno che in precedenza percepiva il Reddito di Cittadinanza, oggi non percepisca l’Assegno di Inclusione. Questo può capitare anche in caso di invalidità o disoccupazione.

Nel caso dei disoccupati infatti, per percepire l’Assegno di Inclusione, oltre alla mancanza di un lavoro devono rientrare in altri requisiti necessari per rientrare tra i beneficiari. La spiegazione di questo sta nel fatto che la platea di beneficiari dell’Assegno di Inclusione, non riguarda i soggetti occupabili al lavoro, ossia quelli che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni di età che non abbiano problemi di disabilità (o comunque che la percentuale sia inferiore al 67%), che non abbiano carichi di cura per familiari o svantaggi per cui si renda necessario il carico da parte dei servizi sociosanitari.

I requisiti necessari

I casi di esclusione
I casi di esclusione – Adriatico24ore

Se non si rientra in questi requisiti quindi non si ha diritto all’Assegno di Inclusione, perchè per lo Stato si è in grado di svolgere un lavoro, e la negazione della misura funge da incentivo a trovare un’occupazione. Di contro, se un disoccupato rientra anche in uno solo dei casi di cui sopra, può ricevere l’Assegno di Inclusione: se è invalido oltre il 67%, se ha più di 60 anni, se ha un figlio piccolo o un invalido grave da assistere oppure se si trova in una condizione di svantaggio tale da dare diritto alla presa in carico dei servizi sociosanitari o assistenziali (dipendenze da droghe, farmaci, alcool o disabilità tra il 46 e il 67%).

Infine, c’è un altro requisito da soddisfare: lo stato di disoccupazione non deve essere stato causato da dimissioni volontarie. Infatti, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge che “il diritto all’Assegno di Inclusione viene meno per il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, sopraggiunte negli ultimi 12 mesi”. Restano escluse da questo cavillo le dimissioni per giusta causa, poichè la legge le equipara alla perdita di lavoro involontaria.

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