SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’accesso dei cani in spiaggia d’estate è ora normato da una legge approvata dal Consiglio della Regione Marche. Una legge che fa chiarezza sui quattro zampe in acqua: sì, potranno fare il bagno con i turisti, ma dovrà essere una scelta degli chalet.
Soddisfatto il consigliere del Gruppo Misto di San Bendetto Pasqualino Marzonetti. Insieme ad Emidio Del Zompo ha proposto la modifica al Piano di spiaggia, approvata dal Consiglio, che disciplina l’accesso dei cani sul litorale.
«La Regione ha seguito il Comune di San Benedetto – ride Marzonetti -. Il plauso al consesso delle Marche che ha approvato una legge di civiltà. Sono ancora più soddisfatto se penso che il regolamento della Regione dà la possibilità ai cani di fare il bagno. Un provvedimento che noi non abbiamo previsto» .
Vediamo alcuni passaggi della legge delle Marche.
Gli articoli 3 e 4 e 5 introducono una disciplina specifica per i concessionari di aree demaniali
marittime che intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione per accogliere il c.d. ” turismo dog- friendly”.
Il concessionario è tenuto in primo luogo a comunicare al comune competente, mediante
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, la sua
disponibilità ad accogliere cani accompagnati con eventuale utilizzo della porzione di mare antistante l’area in concessione per la balneazione dei medesimi.
Vengono poi dettagliatamente elencate le prescrizioni minime da seguire al fine di assicurare la
tutela igienico-sanitaria della popolazione, la sicurezza dell’utenza balneare nonché il benessere dei cani stessi.
L’articolo 6 contempla la possibilità del comune di concedere, nel rispetto del proprio piano
particolareggiato di spiaggia, un tratto di arenile disponibile ad associazioni di volontariato
protezionistiche, zoofile ed animaliste con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare cani accompagnati.
L’articolo 7 prevede che i concessionari che soddisfano le esigenze particolari del turista “dog
friendly” siano identificabili mediante esposizione di apposito logo regionale.
L’articolo 8 prevede le modalità di implementazione delle banche dati istituzionali di
informazione al turista accompagnato dal cane, prevedendo una sezione apposita da aggiornare
con le notizie fornite dai comuni medesimi e, ove possibile, anche mediante collegamento
ipertestuale con i siti internet degli stabilimenti balneari.